Il nostro Statuto Sociale - ASD WHEELCHAIR SPORT FIRENZE

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Il nostro Statuto Sociale

Chi Siamo
 
 


DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA


Articolo I


E’ costituita, ai sensi delle legge 383/00 e ss, l'Associazione Sportiva Dilettantistica  denominata “A.S.D. Wheelchair Sport Firenze“che persegue il fine esclusivo dell’esercizio di attività motorie adattate finalizzate alla pratica sportiva dilettantistica per il miglioramento fisico e psicologico di soggetti normodotati e/o portatori di handicap.


Articolo 2


L'Associazione ha la sede legale e sociale in Firenze in via Domenico Cirillo 2e e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura dall’elettività e dalla gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli Associati.
Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre Associazioni e affiliarsi ad Enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al C.O.N.I., alle Federazioni Nazionali Sportive, alle leghe sportive e simili, sia nazionali che locali.
L’Associazione accetta inoltre incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive imposte dalla legge, dal CONI e a tutte le disposizioni statutarie o di altre associazioni alle quali intenda associarsi.
L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei Soci.
L' Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente.
Adotterà le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente morale.


DURATA


Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

SCOPO SOCIALE


Articolo 4


La  “A.S.D. WHEELCHAIR SPORT FIRENZE” è un'Associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale e per la promozione della pratica sportiva dilettantistica in generale, della Pallacanestro in Carrozzina  e della Danza Sportiva Integrata in carrozzina in particolare.
L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e sportive.
Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.
Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione in particolare si propone:
a) di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni dì particolare disagio soggettivo e  sociale;
b) di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;
c) di rieducare i soggetti svantaggiati che nel processo evolutivo hanno perso le proprie abilità motorie, .
d) sviluppare la cultura sulla disabilità sia fisica che mentale anche attraverso l’organizzazione di corsi o seminari specialistici.
e) di sviluppare le capacità motorie residue attraverso l’apprendimento delle varie discipline sportive a partire dalla pallacanestro adattata ai disabili in carrozzina e della Danza Sportiva Integrata e l’esercizio anche dell’attività agonistica dilettantistica.
f)   di organizzare corsi di psicomotricità o di attività psico-motoria.
g) di gestire impianti propri o di terzi, adibiti anche a palestre, campi e strutture sportive.
h) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività sportiva, culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.


SOCI


Articolo 5


Possono far parte dell’Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
 Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo
  I Soci, possono essere :

- Soci Fondatori
Sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’Atto Costitutivo. I Soci fondatori, a partire dal secondo anno sociale, verseranno una specifica quota sociale equiparata a quella dei Soci ordinari secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo. I soci Fondatori hanno diritto di voto.

-  Soci Onorari
Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
Tali Soci individuati con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo.
Tali Soci sono esentati dal pagamento della quota sociale e non hanno diritto di voto..

-  Soci Sostenitori
Sono Soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’Associazione mediante conferimenti in denaro a sostegno delle attivitità istituzionali..I soci Sostenitori non hanno diritto di voto

- Soci Ordinari
          Sono Soci ordinari tutte le persone fisiche che, condividendo le finalità dell’Associazione e collaborando al loro raggiungimento, chiedono di far parte della stessa presentando regolare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. Tali Soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale entro il 30 Aprile di ogni anno. I soci ordinari hanno diritto di voto per il rinnovo dei componenti del Consiglio Direttivo



Articolo 6


Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.


Articolo 7


La qualità di socio si perde per:
• Decesso;
• Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene automaticamente trascorsi quattro mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale, ovvero dopo il 30 Aprile di ogni esercizio sociale;
• Dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso, qualora le dimissioni vengano presentate dopo il 30 aprile di ogni esercizio sociale;
• Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

 Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.


RISORSE ECONOMICHE


Articolo  8


 Le risorse economiche necessarie al sopperimento delle spese e al conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta saranno costituite:

a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
d) contributi di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
• beni mobili ed immobili:
• donazioni, lasciti o successioni;

 Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
 I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.


ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE


Articolo 9


 Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) Il Presidente Onorario, se nominato dall’Assemblea dei Soci;
c) il Presidente.
d) il Consiglio Direttivo;
e) il Collegio dei Revisori

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.


ASSEMBLEA DEI SOCI


Articolo 10


L'Assemblea è il massimo organo deliberante. Essa può essere Ordinaria e Straordinaria.
L'Assemblea Generale Soci viene convocata dal Presidente mediante affissione presso la sede sociale, almeno 8 giorni prima della data di convocazione, sia essa Ordinaria che Straordinaria, di apposito Avviso di Convocazione contenente l'ordine del giorno delle materie da trattare, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
L'Assemblea Ordinaria:
a) Approva il bilancio preventivo e consuntivo;
b) Procede alla nomina delle cariche sociali;
c) Di nominare l’eventuale Presidente Onorario;
d) Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
e) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, i limiti dei rimborsi spese previsti per i Soci Operativi, per i componenti il Consiglio Direttivo e comunque per coloro che ricoprono cariche sociali.
f) Approva gli eventuali regolamenti.

Essa viene convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale per la presentazione, discussione ed approvazione dei consuntivi e dei preventivi morali e tecnico-finanziari che saranno sottoposti al giudizio dei Soci.
L’assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, da almeno un quinto degli associati.
L'Assemblea, di norma, è considerata Straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
In prima convocazione l'Assemblea Generale Soci sia Ordinaria  che Straordinaria delibera a maggioranza assoluta, con l'intervento di almeno la metà dei Soci più uno. In seconda convocazione delibera sempre a maggioranza relativa qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni.
Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli associati presenti.
Hanno diritto al voto tutti i Soci in regola con le quote sociali; è ammessa non più di una delega per Socio.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa.
La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.
I verbali dell'Assemblea Generale Soci firmati dal Presidente e dal Segretario di Assemblea fanno testo nei confronti dei Soci e dei terzi e debbono essere sempre approvati e sottoscritti seduta stante.
I verbali devono essere trascritti nel libro delle Assemblee ed affissi presso l'Albo tenuto nella sede sociale.
Le deliberazioni dell'Assemblea Generale Soci prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché dissenzienti o assenti.


Articolo 11


L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.
La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica.
Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.
L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 12


Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci Fondatori e Ordinari in regola con il versamento della quota sociale ed i Soci che sono esenti, secondo quanto previsto dall’Art. 5 del presente Statuto. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.


Articolo 13


I soci ordinari di nuova iscrizione hanno diritto di voto trascorsi 365 gg. naturali consecutivi dall’iscrizione.
Ogni Socio ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal vicePresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'Assemblea.
I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.
Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.


PRESIDENTE ONORARIO


Articolo 14


Può essere nominato dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.  Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Ha titolo, qualora non lo sia, ad essere ammesso nell ‘Associazione, in qualità di Socio Onorario.

IL PRESIDENTE


Articolo 15


Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni ed è rieliggibile per un solo mandato. La prima nomina è ratificata nell’Atto Costitutivo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.
Il Presidente assume nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.
Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
In particolare compete al Presidente:
• predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’Associazione, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo ed alla successiva approvazione dell’Assemblea dei Soci;
• redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo ed alla successiva approvazione dell’Assemblea dei Soci;
• vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione;
• determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e gli associati;
• predisporre, in conformità con quanto previsto dal presente Statuto, i regolamenti interni degli organi e strutture dell’Associazione e quelli relativi agli aspetti pratici e particolari della vita dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;
• avere la firma in forma congiunta con il Cassiere sul Conto Corrente dell’Associazione, e capacità di spesa secondo i limiti che saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente, individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi, con la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso e’ sostituito dal VicePresidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO


Articolo 16


          Il Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea dei Soci, è composto da un numero di  5 membri, incluso il Presidente.
Il Consiglio Direttivo, oltre a quanto specificamente previsto nel presente Statuto, ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; la ratifica dei bilanci dell'Associazione, sottoponendoli poi all'approvazione dell'Assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.
I l Consiglio propone all'Assemblea dei Soci i nominativi del componenti del Collegio dei Sindaci Revisori ed i Supplenti, nonchè gli eventuali nominativi e dei componenti il Colleggio dei Probiviri,
Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
Il Consiglio Direttivo nomina, prima della convocazione della relativa Assemblea dei Soci, la Commissione Elettorale, composta da 3 membri, per il rinnovo delle cariche sociali.
Il Consiglio Direttivo con apposita delibera stabiisce i limiti di spesa delegati al Presidente e al cassiere.

Articolo I7


Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Segretario ed il Cassiere.
Il Consiglio Direttivo presediuto dal consigliere eletto più anziano, entro il termine massimo di gg.30 dalle elezioni, provvede ad eleggere il Presidente dell’Associazione.

Articolo 18


I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, per un ulteriore mandato.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nel verbale della Commissione Elettorale, redatto nel corso dell’Assemblea dei Soci, seguono gli eletti in ordine di preferenza. In caso di parità del numero delle preferenza ha titolo all’elezione il candidato più anziano.
In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
Se viene a mancare un numero di Consiglieri superiore alla metà dei componenti il Consiglio Direttivo, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 19


Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri la necessità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno tre membri del Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere convocato alle riunioni almeno tre giorni prima dello svolgimento della riunione dell’organismo; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.
L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 20


Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 21


Al Cassiere spetta il compito di:
• gestire il conto corrente e la liquidità di cassa dell’Associazione,
• di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre i bilanci  preventivo e consuntivo dell'Associazione.
• Accedere a operazioni bancarie in forma congiunta con il Presidente sul Conto Corrente dell’Associazione, secondo i limiti che saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 22


          Il Segretario ha il compito della tenuta di tutti i libri sociali, ad esclusione di quelli contabili e della redazione dei verbali del Consiglio Direttivo.


COLLEGIO DEI REVISORI


Articolo 23


L'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo elegge il Collegio dei Revisori dell’Associazione, composto da tre membri e dura in carica quattro anni. Il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, verificare e controllare l’operato del consiglio direttivo, e l’operato della Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto. Il compenso ai membri il Collegio dei Revisori, se esterni alla Associazione, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI


Articolo 24


L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica quattro anni,cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

ESERCIZIO SOCIALE


Articolo 25


Gli esercizi sociali si chiudono il, 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio consuntivo che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, cui si riferisce, unitamente alla relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione. Il bilancio preventivo dovrà essere approvato, assieme alle linee generali di programma delle attività annuali e a medio termine.

SCIOGLIMENTO


Articolo 26


Su proposta dall'Assemblea Generale Soci l’associazione può essere sciolta in sede straordinaria, con il voto favorevole dei 3/5 dei soci presenti.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni sportive o di volontariato operanti in identico o analogo settore.

NORME FINALI


Articolo 27


Per quanto non contenuto nel presente Statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.



 
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